BONUS SOCIALE GAS
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In
ottemperanza alle disposizioni emanate dall'Autorità
per l'energia elettrica e il gas con deliberazione
ARG/gas 88/09 (Modalità di applicative
del regime di compensazione della spesa per la
fornitura di gas naturale sostenuta dai clienti
domestici economicamente svantaggiati, definite
ai sensi del decreto legge 29 novembre 2008
n. 185, convertito in legge con modificazioni
dall'articolo 1 della legge 28 gennaio 2009.
A partire dal 1° novembre, con validità
retroattiva al 1° gennaio 2009, sarà
attivo il bonus sociale gas, a sostegno dei consumatori
più bisognosi. La nuova misura sociale,
introdotta dal Ministero dello Sviluppo economico
e definita nelle modalità applicative dall'Autorità
per l'energia e il gas, permetterà alle
famiglie con bassi redditi di ottenere una riduzione
delle bollette del gas del 15% circa (al netto
da imposte).
Il bonus gas potrà essere richiesto presentando
la domanda al proprio Comune di residenza, dal
prossimo novembre. Per le domande presentate entro
il 30 aprile 2010, il bonus ha valore retroattivo
al 1° gennaio 2009.
Potranno accedere al bonus gas (per la fornitura
nell'abitazione di residenza) i clienti domestici
con indicatore ISEE non superiore a 7.500
euro, nonché le famiglie numerose (4 o
più figli a carico) con ISEE non
superiore a 20.000 euro. Il bonus gas potrà
essere richiesto anche da coloro che, in presenza
dei requisiti ISEE e di residenza indicati,
utilizzano impianti di riscaldamento condominiali,
ovviamente a gas naturale.
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Il
valore del bonus gas sarà differenziato:
- per zona climatica (definite dall'articolo 2 del
D.p.R. 26 agosto 1993, n. 412 e s.m.i che suddivide
il territorio nazionale in sei zone climatiche,
in funzione dei gradi - giorno di ciascun comune);
- per tipologia di utilizzo (solo cottura cibi e
acqua calda, o solo riscaldamento, oppure cottura
cibi più acqua calda e riscaldamento);
- per numerosità delle persone residenti
nella medesima abitazione.
Tabella: ammontare della compensazione per i clienti
domestici in stato di disaglio economico, di cui
all'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 88/09(Euro/anno
per punto di riconsegna)
Per
tutti i clienti che hanno sottoscritto direttamente
un contratto per la fornitura di gas naturale, il
bonus sarà riconosciuto come una componente
in deduzione nelle bollette; per tutti i clienti
che, invece, usufruiscono di impianti centralizzati
di riscaldamento e non hanno un contratto diretto
di fornitura, il bonus sarà riconosciuto
attraverso un bonifico intestato al beneficiario.
Il diritto al bonus ha una validità di 12
mesi. Al termine di tale periodo, per ottenere l'eventuale
rinnovo, il consumatore dovrà presentare
una domanda accompagnata da una certificazione ISEE
aggiornata, che attesti il permanere delle condizioni
di disagio economico.
Per richiedere il bonus è prevista un'apposita
modulistica, da consegnarsi al proprio Comune di
residenza o presso altro istituto eventualmente
designato dallo stesso Comune (ad esempio i centri
di assistenza fiscale CAF). La modulistica è
disponibile anche sui siti internet www.autorita.energia.it
e www.sviluppoeconomico.gov.it
Il bonus gas è riconosciuto indipendentemente
dal venditore con cui è attivo un contratto
di fornitura, perciò continua ad essere valido
anche in presenza di cambio fornitore, così
come di un cambio di residenza del cliente che ha
presentato richiesta.
Per maggiori informazioni sui requisiti per accedere
al bonus e su come presentare la domanda ai Comuni,
é possibile visitare i siti www.autorita.energia.it;
www.sviluppoeconomico.gov.it;
www.bonusenergia.anci.it;
www.sgate.anci.it,
oppure chiamare il call center dell'Autorità
per l'energia e il gas al numero verde 800.166.654
dalle ore 8 alle ore 18 dal lunedì al venerdì.
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