FAQ
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01
- Come posso individuare se ci sono perdite
consistenti di gas metano nella mia abitazione?
Le eventuali perdite di gas metano nelle
abitazioni sono riscontrabili immediatamente
dal caratteristico "odore" del
combustibile gassoso, infatti la Legge 1083
del 1971 impone l'odorizzazione dei combustibili
che non abbiano di per se odori caratteristici
mediante l'aggiunta di sostanze idonee in
grado di rilevare la presenza di gas negli
ambienti, ma anche all'aperto, in quantità
pericolosa per esplosività e per
tossicità.
In caso di presunta rilevazione fuga di
gas e di perplessità, e auspicabile
l'immediato intervento di un installatore
abilitato (Idraulico) che in ausilio a idonee
apparecchiature di rilevamento fughe di
gas possa localizzare la perdita del combustibile.
E' consigliabile, ad avvenuta rilevazione
di fuga di gas in ambienti, areare immediatamente
i locali ed evitare l'accensione di fiamme
libere o apparecchiature elettriche.
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02
- E se la rilevazione della fuga è
localizzata in strada e/o a monte?
In questo caso è possibile richiedere
al nostro recapito telefonico di "Pronto
intervento" 24 ore Tel.
035.249933 un sopralluogo di verifica
da parte di nostro personale tecnico incaricato.
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03
- E' vero che nelle condotte del metano
le aziende distributrici immettono aria?
Tale affermazione si e' consolidata negli
anni tra le varie generazioni ma, vi assicuriamo
che le aziende distributrici non rischiano
eventuali introiti economici penalizzando
la sicurezza dei propri clienti.
Inoltre eventuali presenze d'aria e o gas
inerti non infiammabili, non sarebbero in
grado di alimentare regolarmente nessun
apparecchio funzionante a gas metano, compromettendo
la continuità del servizio reso,
costringendo la stessa azienda a perpetui
interventi di reperibilità ed assistenza
gratuita al cliente, limitando magari anche
i potenziali incrementi d'utenza e di vendita.
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04
- Quanti tipi di gas sono distribuiti in
Italia?
Nel nostro Paese sono essenzialmente distribuiti
gas appartenenti a tre famiglie:
- prima
famiglia, gas manifatturato o di città
che, quasi ovunque sono in sostituzione
con i gas della seconda famiglia
- seconda
famiglia, gas naturali (da noi si distribuisce
il metano -CH4- che appartiene al gruppo
H, cioè ad alto potere calorifico)
- terza
famiglia, gas di petrolio liquefatto (GPL)
comunemente distribuiti in bombole oppure
in serbatoi, ed in limitate circostanze
in modeste reti canalizzate.
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05
- Ogni apparecchio è idoneo con i
diversi tipi di gas?
Alcuni apparecchi possono essere idonei
a più di una famiglia di gas, ma
in ogni caso richiedono modifiche tecniche
da effettuare da parte di personale specializzato
ed autorizzato.
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06
- Cosa devo fare quando decido di acquistare
un apparecchio a gas?
Al momento dell'acquisto accertatevi che
l'apparecchio sia stato controllato e certificato
da enti esterni al produttore e, da loro
opportunamente marchiato.
La direttiva CEE 90/396
prescrive che gli apparecchi a gas siano
conformi alle norme nazionali che a loro
volta recepiscono le norme europee , dove
su tali apparecchi deve essere apposta la
marcatura "CE"
che ne consente la vendita e l'impiego nei
vari paesi dell'Unione Europea.
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07
- E' vero che il monossido di carbonio (CO)
è inavvertibile e inodore?
Il monossido di carbonio, detto anche "Killer
silenzioso" costituisce la
causa principale degli incidenti domestici
proprio perché inodore, incolore,silenzioso
ma pericolosamente tossico.
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08
- Quali sono le condizioni favorevoli alla
formazione del monossido di carbonio?
Le condizioni più frequenti per la
formazione e relativa diffusione del monossido
di carbonio sono fondamentalmente le seguenti:
- la
combustione avviene in un locale insufficientemente
aerato
- cattivo
e/o erroneo funzionamento del sistema
scarico fumi
-
malfunzionamento dell'apparecchio per
scarsa o nulla manutenzione
-
manomissioni all'impianto da parte di
personale non qualificato
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09
- E' utile effettuare la manutenzione della
caldaia, anche se funziona regolarmente?
Tale operazione più che altro è
una buona abitudine a favore della Vostra
incolumità, inoltre si rammenta l'esistenza
di alcune normative di merito (L.10/91-
L' 46/90- D.P.R. 412/93- D.P.R. 551/99-)
che impongono la manutenzione annuale di
tali apparecchiature, da parte di personale
abilitato e in possesso dei requisiti tecnico
professionali attestati da un certificato
rilasciato dalle Camere di Commercio e dalle
Commissioni Provinciali per l'Artigianato.
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10
- Da che cosa è determinato il prezzo
del gas metano all'utente/cliente?
Il prezzo del gas naturale, cioè
del gas metano è determinato dalla
somma delle seguenti componenti:
a)il
costo relativo alla attività di
distribuzione mediante la rete di metanodotti
urbani;
b)
il costo del trasporto nazionale e dello
stoccaggio;
c)
il costo della materia prima;
d)
il costo relativo alla attività
di vendita.
I
criteri per la determinazione delle condizioni
economiche di fornitura del gas metano sono
regolamentati dall’Autorità
per l’Energia Elettrica e il Gas.
le imposte e cioè: Imposta Erariale
di consumo, Imposta Regionale ed I.V.A.
(Imposta sul Valore Aggiunto).
Le tariffe, per la parte costituita dal
costo della materia prima, sono soggette
a variazioni trimestrali rapportate all'andamento
dei prezzi del petrolio sul mercato internazionale,
nonché al valore del gasolio del
BTZ.
Le variazioni sono calcolate e determinate
dall'Autorità per l'Energia
Elettrica e il Gas, che ne cura
la sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
Le imposte vengono variate con provvedimenti
degli Organismi Istituzionali preposti (Parlamento,
Governo o Regioni) per l'Imposta di sua
competenza.Dalle variazioni delle tariffe
e delle Imposte viene puntualmente data
notizia agli Utenti con appositi messaggi
riportati nelle fatture.
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11
- Quali sono le tariffe e da chi sono determinate?
Le tariffe sono codificate essenzialmente
su due criteri:
a) Figure dell'utilizzatore
del gas metano che può essere:
- un
Privato che l'utilizza nella propria abitazione
unifamiliare;
-
un Impresa, un Professionista, un Ente
che lo utilizzano nell'esercizio delle
loro attività, oppure un condominio
di unità immobiliare.
b)
Utilizzo effettivo del gas effettuato da
parte dei Privati nelle proprie abitazioni
unifamiliari.
Le tariffe attualmente previste sono le
seguenti:
- Tariffa
T1
per l'utilizzo da parte di un
Utente quale Privato nella propria abitazione
unifamiliare per la cottura cibi e la
produzione di acqua calda per usi igienici;
- Tariffa
T2
per l'utilizzo da parte di un
Utente quale Privato nella propria abitazione
unifamiliare per la cottura cibi e la
produzione di acqua calda per usi igienici;
- Tariffa
T3
per tutti gli altri usi diversi
da quelli previsti per la Tariffa T1 e
T2.
Le tariffe sono determinate sulla scorta
di specifiche deliberazioni dell'Autorità
per l'Energia elettrica e il gas, la quale
ne riscontra l'esattezza e la puntuale applicazione.
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12
- Che cosa è l'Autorità per
l'energia elettrica e il gas?
L'Autorità per l'energia elettrica
e il gas è un'autorità indipendente
istituita con la legge 14 novembre
1995, n. 481 con funzioni di regolazione
e di controllo dei settori dell'energia
elettrica e del gas.
Un'autorità indipendente è
un'amministrazione pubblica che prende le
proprie decisioni in base alla legge istitutiva
e ai propri procedimenti e regolamenti con
elevato grado di autonomia nei propri giudizi
e valutazioni rispetto all'esecutivo.
I poteri di regolazione settoriale fanno
riferimento alla determinazione delle tariffe,
dei livelli di qualità dei servizi
e delle condizioni tecnico-economiche di
accesso e interconnessione alle reti, in
servizi in cui il mercato non sarebbe in
grado di garantire l'interesse di utenti
e consumatori a causa di vincoli tecnici,
legali o altre restrizioni che limitano
il normale funzionamento dei meccanismi
concorrenziali.
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13
- Quanto costa il noleggio del contatore?
(Quota fissa)
Le quote fisse, quale componente della Tariffa
e quindi del prezzo del gas, erano fino
agli anni settanta denominate "Nolo
contatore".
Con la delibera n. 237/00,
l’Autorità per l’Energia
Elettrica e il Gas ha definito
i criteri per la determinazione delle tariffe
per l’attività di distribuzione
del gas, attività che comprende anche
l’attività di misura e gestione
del contatore.
Pertanto il noleggio del contatore è
una componente della tariffa di distribuzione
(che a sua volta è una componente
del prezzo del gas).
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14
- E' vero che esistono categorie d'uso del
gas metano soggetti ad imposta agevolata/ridotta?
Si, e' vero.
Gli usi del gas metano assoggettati a minore
imposta di consumo sono i seguenti:
-
Uso Industriale - Artigianale - Alberghiero
- Ristorazione - Agricolo.
-
Uso per impianti sportivi adibiti esclusivamente
ad attività dilettantistiche e
gestiti a scopo di lucro.
-
Uso per impianti sportivi e/o nelle attività
ricettive svolte da Istituzioni finalizzate
all'assistenza dei disabili, degli orfani,
degli anziani e degli indigenti.
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15
- E' vero che le imposte sul prezzo del
gas sono elevate?
Effettivamente la componente fiscale sul
gas metano raggiunge anche punte del 50
per cento, del prezzo finale all' utilizzatore
Privato.
D'altronde anche le Imposte che gravano
sul gasolio per riscaldamento, sul gasolio
e sulle benzine per autotrazione superano
abbondantemente il 50 % del costo finale,
come avviene in quasi tutti gli altri Paesi
Europei.Le imposte che gravano sul gas metano
sono le seguenti:
1)
IMPOSTA ERARIALE DI CONSUMO
Per l'applicazione dell'imposta sono previste
due fasce geografiche, una comprendente
i Comuni ubicati nella così detta
"area del Mezzogiorno" e l'altra
comprende tutti gli altri Comuni. In quest'ultima
area l'imposta è più elevata.
Nell'ambito di ognuna di dette aree, l'imposta
è calcolata per tipologia di utilizzo.Si
evidenziano qui di seguito le misure dell'imposta
erariale di consumo vigenti nell'area geografica,
escluso il Mezzogiorno, nella quale opera
la Metano Nord S.p.A., in vigore dal 1°
gennaio 2004:
METANO
PER USI CIVILI
- per
uso cottura cibi e produzione acqua calda
di cui alla tariffa del gas T1
= €/mc.0,040000
- per
uso riscaldamento individuale, di cui
alla tariffa del gas T2:
fino a mc. 250 all'anno
= €/mc. 0,040000
per quantitativi eccedenti i 250 mc. Anno
= €/mc.0,173200
- per
altri usi civili
= €/mc. 0,173200
METANO
PER USI INDUSTRIALI ed assimilati
di cui è detto in altro punto
-
aliquota di
= €/mc.0,012498
Le
aliquote suddette potranno essere confermate
oppure subire delle variazioni con provvedimenti
degli Organismi Istituzionali preposti.
2)
IMPOSTA REGIONALE
Le aliquote dell'Imposta Regionale, più
compiutamente denominata Addizionale Regionale
all'imposta di consumo sul gas metano, prevista
dal Decreto Legislativo N.. 398
del 1991, tra un minimo di 10 lire
ed un massimo di 50 lire al metro cubo,
vengono stabilite dalle singole Regioni
con propria legge.
La Regione Lombardia, nel cui territorio
sono ubicati tutti i Comuni nei quali la
Metano Nord S.p.A., esercita
la distribuzione del gas metano, ha deliberato
l’inesigibilità dell’Addizionale
Regionale (Legge Regionale n. 27
del 19/12/2001).
3)
I.V.A. - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO
La base imponibile sulla quale viene calcolata
l'I.V.A. è costituita dal prezzo
del gas (tariffa proporzionale e quota fissa)
e dagli ammontare dell'imposta erariale
di consumo e dell'imposta regionale.Le aliquote
dell'I.V.A. previste sono le seguenti:
a)
aliquota del 10 % sui prelevamenti ai
quali compete la Tariffa T1 e cioè
cottura cibi e produzione acqua calda
per usi igienici, come previsto al punto
127 bis della tabella A, parte III, allegata
al D.P.R. N.. 633/1972
e successive modificazioni;
b) aliquota del 10 %
sui prelevamenti effettuati dalle imprese
estrattive e manifatturiere, comprese
le imprese poligrafiche ed editoriali,
come previsto al punto 103 della tabella
A, parte III allegata al D.P.R.
Nr. 633/1972;
c) aliquota del 20% su
tutti gli altri prelevamenti.
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16
- E' esatto calcolare l'I.V.A. anche sulle
imposte di consumo?
Liquidare l'I.V.A. anche sulle imposte
di consumo (imposta erariale di consumo
ed imposta Regionale) e quindi imposta su
altre imposte, è esatto, anche se
può apparire anomalo.
L'obbligazione di comprendere le imposte
di consumo nella base imponibile da assoggettare
ad I.V.A., è prevista dall'art. 13
del D.P.R. 26.10.1972, Nr. 633 (legge sull'I.V.A.)
e successive modificazioni, il quale articolo
prevede che "la base imponibile
delle cessioni di beni e delle prestazioni
di servizi è costituita dall'ammontare
complessivo dei corrispettivi dovuti al
cedente o prestatore secondo le condizioni
contrattuali, compresi gli oneri e le spese
inerenti all'esecuzione e i debiti o altri
oneri verso terzi accollati al cessionario
o al committente".
Le imposte di consumo sul gas metano
sono dovute dalle imprese distributrici
del gas, con diritto di rivalsa nei confronti
degli Utenti utilizzatori del gas.
Il dettato del concorso delle imposte
di consumo alla formazione della base imponibile
I.V.A. e quindi il loro assoggettamento
ad I.V.A., è stato ripetutamente
ribadito dal Ministero delle Finanze con
proprie risoluzioni tra cui citiamo la Nr.
363270 del 16.11.1977 e la Nr. 350586 del
16.03.1982.
La norma è stata inoltre ribadita
dall'art. 43, comma 1, del D.L. 30.08.1993,
Nr. 331 convertito con la Legge 29.10.1993,
Nr. 427.
La disciplina recata in materia di determinazione
della base imponibile dell'I.V.A. dell'art.
13 del D.P.R. 633/1972, sopra evidenziata,
è in linea con l'articolo 11 della
Sesta Direttiva Comunitaria in materia di
armonizzazione dell'I.V.A., Nr. 77/388/CEE
del 17.05.1977, il quale dispone in modo
specifico che: "nella base imponibile
I.V.A. debbono essere comprese le imposte,
i dazi, le tasse ed i prelievi".
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17
- Per un utente privato che utilizza il
gas nella propria abitazione unifamiliare
è possibile avere l'applicazione
della tariffa T2 per il periodo invernale
e della T1 per il periodo estivo?
Dopo aver preso atto che le norme legislative
vigenti prevedono una fiscalità (Imposta
Erariale di Consumo, Imposta Regionale ed
I.V.A.) più elevata per gli Utenti
ai quali compete la Tariffa T2, rispetto
a quelli cui compete la Tariffa T1, si rileva
che alcuni Utenti che utilizzano il gas
per il riscaldamento individuale e la cottura
cibi e produzione di acqua calda per usi
igienici, ai quali è attribuita la
Tariffa T2, chiedono se è possibile
ottenere per il periodo estivo l'applicazione
della Tariffa T1, in considerazione del
fatto che nel periodo estivo chiaramente
il gas viene utilizzato per la sola cottura
cibi e produzione dell'acqua calda.
La richiesta tende ovviamente a sopportare
una fiscalità più attenuata
nel periodo estivo, corrispondente a quella
gravante sugli altri Utenti ai quali compete
la Tariffa T1 per l'intero anno in quanto
non utilizzano mai il gas per riscaldamento
dalla propria abitazione.
Al riguardo, pur riconoscendo una certa
logicità nel ragionamento di tali
Utenti, si fa presente che per poter applicare
la Tariffa T1 e conseguente fiscalità
più attenuata nel periodo nel quale
non si utilizza il riscaldamento dovrebbero
essere emanate apposite disposizioni legislative
in merito, in quanto il tipo di utenza (T2
oppure T1) basato sull'utilizzo del gas
è unico e permanente nel corso dell'anno
e non stagionale.
In tal senso si è espressa anche
la Coste Costituzionale con sentenza Nr.
142 in data 1-6
aprile 1993, pubblicata nella G.U.
1ª serie speciale Nr. 16 del
14.04.1993, in merito alla questione
di legittimità costituzionale, sollevata
dal Giudice Conciliatore di Latina.
Con risoluzione del 29/04/2003 n.
97, l’Agenzia delle Entrate
ha confermato che il gas metano utilizzato
per usi domestici promiscui è soggetto
all’aliquota I.V.A. ordinaria.
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18
- Quali sono essenzialmente i vantaggi per
l'utente che decide di utilizzare il gas
metano?
Il metano è sempre disponibile,perché
è distribuito dall'azienda costantemente
tutto l'anno mediante la propria rete di
metanodotti interrati, invisibili ma efficienti.
Non necessita di scorte da parte dell'utente
e/o di fastidiosi serbatoi in giardino.
Il metano ha un potere calorifico garantito
su scala nazionale da parte della SNAM.
A parità di calore fornito, il metano
costa meno di altri combustibili, e le relative
spese di manutenzione impianto interno sono
inferiori.
Il metano, non produce anidride solforosa
, polveri o altri residui pericolosi, dunque
molto rispettoso dell'ambiente.
Il metano consumato non si paga in anticipo
ma, successivamente ad avvenuto consumo,
nonché dilazionato in diversi periodi
annuali, permettendo all'utente di controllare
i propri consumi con una semplice lettura
del proprio contatore; L'eventuale trasformazione
a gas metano del vostro impianto è
la migliore opportunità per l'adeguamento
dello stesso alle recenti normative di sicurezza
emanate dagli organi istituzionali a favore
della vostra salute e della qualità
della vita.
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19
- A seguito della liberalizzazione sono
nate due nuove figure, il distributore ed
il venditore: chi è , cosa fa il
distributore ?
Il distributore, che opera sul territorio
in regime di monopolio legale (ottiene la
concessione dall’ente locale), gestisce
la rete di distribuzione e provvede, per
conto del cliente finale o del venditore,
ad allacciare il cliente alla rete del gas,
e a fare per conto del cliente o del venditore
tutte quelle operazioni che sono connesse
alla gestione dell’impianto del gas
fino al contatore (attivazione e disattivazione
della fornitura, spostamenti di contatori
ecc).
Il distributore può anche rifiutare
l’allacciamento al cliente se il suo
impianto interno (la parte di impianto che
collega il contatore con le apparecchiature
di utilizzo del cliente) non è in
regola con le norme di sicurezza.
Il distributore è anche responsabile
delle attività di misura (posa, manutenzione,
verifica e lettura periodica del contatore
del cliente).
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20
- Chi è, cosa fa il venditore ?
Il venditore acquista il gas all’ingrosso
e lo vende al cliente finale.
Per far arrivare il gas acquistato al cliente
finale il venditore ha la necessità
di farlo trasportare sulle reti di trasporto
nazionale e regionale (reti di trasporto)
e locali (le reti di distribuzione) e quindi,
oltre a sostenere il costo di acquisto del
gas, il venditore paga al gestore delle
reti di trasporto l’uso della rete
e delle altre infrastrutture secondo una
tariffa che è fissata dall’Autorità
per l’energia elettrica e il gas.
Il venditore è colui che si proporrà
al cliente per fornirgli il gas, ed è
il soggetto con cui il cliente stipulerà
il contratto per l’acquisto di gas.
Il venditore potrà anche tenere,
per conto del cliente, i rapporti con il
distributore per tutte quelle attività
che sono connesse agli allacciamenti o ai
lavori da effettuare sulla rete di distribuzione.
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21
- Il cliente avrà rapporti solo con
il venditore o anche con il distributore?
Il cliente avrà rapporti prevalentemente
con il venditore che è il soggetto
con cui stipulerà il contratto per
l’acquisto di gas e che effettuerà
tutte le operazioni previste dalle clausole
contrattuali ivi compresa l’emissione
periodica delle bollette.
Tuttavia il cliente potrà eventualmente
avvalersi della facoltà di contattare
direttamente il distributore per le operazioni
di sua competenza.
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22
- Se sono un nuovo cliente a chi devo chiedere
di essere allacciato alla rete?
La richiesta di allacciamento potrà
essere rivolta al venditore, che provvederà
a inoltrarla al distributore.
La richiesta potrà anche essere rivolta
direttamente al distributore nel caso in
cui i due soggetti vogliano gestire separatamente
il rapporto con il cliente, o nel caso in
cui lo stesso cliente preferisca gestire
i rapporti in maniera autonoma (ossia rivolgendosi
direttamente al soggetto che gestisce l’operazione
di allaccio).
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23
- I costi connessi all’allacciamento
da chi sono determinati? Sono uguali per
tutti?
Per quanto concerne i costi di allacciamento
la situazione non viene modificata dall’avvento
della liberalizzazione della vendita.
Infatti questi sono, come prima, stabiliti
dal distributore in accordo con l’ente
locale concedente, all’interno della
convenzione o del contratto di servizio
che i due soggetti sottoscrivono.
I costi di allacciamento possono pertanto
differire da distributore a distributore,
ma potranno anche essere differenti i costi
che uno stesso distributore applica ai clienti
finali di zone diverse.
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24
- Ho deciso di trasformare a metano il mio
impianto, che cosa devo fare?
Recarsi presso i nostri uffici di zona a
Lei più comodo, (vedasi gli indirizzi
e gli orari di apertura presenti nel sito
Web sezione SEDI)e
successivamente il nostro personale incaricato
Le potrà offrire tutta la necessaria
assistenza per localizzare il punto di fornitura,
formulare un preventivo economico, esaudire
ogni Sua perplessità in ordine alla
nuova fornitura.
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2011©
- Metano Nord Spa - Sede legale: Bergamo - via Foro
Boario 3- Capitale sociale euro 2.000.000,00 - P.iva
00273990168 - R.E.A. di Bg 114572
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