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Nella presente
sezione troverete un documento
d'indirizzo sull'utilizzo delle
più importanti norme CIG
e la situazione completa del corpo
normativo in elenchi specifici,
aggiornata a Novembre 2003.
Gli elenchi osservano una suddivisione
delle norme in:
-
Norme nazionali siglate UNI-CIG;
-
Norme europee siglate UNI-EN-CIG
o UNI-EN-ISO-CIG; in quest'ultimo
caso si tratta di norme ISO
adottate dal CEN (Comitato
Europeo di normazione).
LA
SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DOMESTICI
ALIMENTATI A GAS
La sicurezza degli impianti
alimentati a gas è
da sempre un argomento di
massima considerazione, affrontato
nella generalità dei
casi con la necessaria accortezza,
anche se, purtroppo, e di
solito a seguito di spiacevoli
avvenimenti, capita di prendere
atto di interventi o dichiarazioni
assolutamente fuori luogo,
che, oltre a non dare alcun
contributo al chiarimento
della dinamica o degli accadimenti
all'origine dei fatti, contribuisce
a produrre allarmismo spesso
ingiustificato nell'opinione
pubblica.
Nel campo degli impianti alimentati
a gas, la sicurezza, in particolare,
è l'elemento predominante
che ha guidato, e guida scelte
e prescrizioni dettate sia
dal settore legislativo che
da quello normativo.
Nel testo seguente, senza
avere certamente ambizioni
di esaustività, cercheremo
di raffigurare, in forma sintetica
e ordinata per provvedimenti,
le disposizioni legislative
e le principali disposizioni
normative che disciplinano
l'utilizzo del gas combustibile
per usi domestici e similari.
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QUADRO
LEGISLATIVO DI RIFERIMENTO PER
GLI IMPIANTI DOMESTICI
ALIMENTATI A GAS |
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Le
principali disposizioni legislative,
che disciplinano l'utilizzo
del gas combustibile per usi
domestici e similari, possono
essere suddivise rispettivamente,
in:
1. DISPOSIZIONI RELATIVE
ALLA SICUREZZA IMPIANTISTICA
2. DISPOSIZIONI RELATIVE AL
RISPARMIO ENERGETICO E ALL'UTILIZZAZIONE
RAZIONALE DELL'ENERGIA.
Relativamente alle prime si
citano:
-
Legge 6 dicembre 1971 n. 1083
"Norme per la sicurezza
dell'impiego del gas combustibile";
-
Legge 5 marzo 1990, n. 46
"Norme per la sicurezza
degli impianti" e suoi
decreti di attuazione;
-
D.P.R. 6 dicembre 1991, n.
447 "Regolamento
di attuazione della legge
5 marzo 1990, n. 46, in materia
di sicurezza degli impianti;
-
D.P.R. 18 aprile 1994, n.
392 "Regolamento
recante disciplina del procedimento
di riconoscimento delle imprese
ai fini dell'installazione,
ampliamento e trasformazione
degli impianti nel rispetto
delle norme di sicurezza;
-
D.P.R. 13 maggio 1998 n. 218
"Regolamento contenente
disposizioni in materia di
sicurezza degli impianti alimentati
a gas combustibile per uso
domestico";
-
Decreto Ministeriale 12 aprile
1996; Approvazione della
regola tecnica di prevenzione
incendi per la progettazione,
la costruzione e l'esercizio
degli impianti termici alimentati
dai combustibili gassosi.
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| ESAME
DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE |
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Legge
6 dicembre 1971 n. 1083
La Legge 1083/1971 è
stata la prima legge emanata
dall'allora Ministero dell'Industria,
(ora Ministero delle attività
produttive) per regolamentare
la sicurezza dell'utilizzo di
gas combustibili, negli impianti
domestici e similari. E' tuttora
la legge fondamentale.
La legge, oltre ad introdurre
l'obbligo, per le società
distributrici o produttrici,
di "odorizzare il gas distribuito,
(laddove lo stesso non possieda
di per sé odore caratteristico
e sufficiente), affinché
possa esserne rilevata la presenza
in ambiente, prima che possano
essere raggiunte concentrazioni
pericolose, (art. 2), stabilisce,
all'articolo 1, che i materiali,
gli apparecchi, le installazioni
e gli impianti,devono essere
realizzati secondo le regole
di buona tecnica per la salvaguardia
della sicurezza.
La stessa Legge, inoltre, sancisce
il principio generale per cui
un impianto è considerato
"a regola d'arte"
quando è realizzato nel
rispetto delle norme (nel testo
"tabelle" ndr) UNI-CIG
(art. 3).
Sono previste sanzioni penali
quali l'ammenda o l'arresto
fino a due anni, per i trasgressori.
La
suddetta legge è considerata
ancor oggi la pietra angolare
dell'attività del CIG,
tuttavia, pur rappresentando
un notevole passo avanti rispetto
alla situazione preesistente,
dove gli aspetti relativi alla
sicurezza degli impianti a gas
non trovavano pressoché
riscontri, evidenziava alcuni
caratteri d'incompletezza.
Essa, infatti, non considera
la professionalità dei
soggetti preposti all'installazione,
alla gestione e alla manutenzione
degli impianti a gas, né
prevede requisiti di qualificazione
e/o formativi per l'espletamento
di tali attività; non
prescrive l'obbligo di progetto
in caso di impianto complesso,
né il rilascio, a lavori
finiti, di documentazione comprovante
(e dalla quale si possa desumere)
la corretta esecuzione dei lavori
e l'identità di chi li
ha effettuati.
Tali lacune sono stati colmate
dalla Legge 5 Marzo 90 n°
46
Legge 5 marzo 1990, n. 46
La Legge 46/90 ed i relativi
Regolamenti di Attuazione (D.P.R.
447/1991, DPR 392/94 e DPR 218/98),
rappresentano il vero momento
di svolta, in campo nazionale,
in tema di sicurezza degli impianti
tecnici civili. La legge, che
rimedia a diverse delle lacune
legislative esistenti prima
della sua entrata in vigore,
con visione innovativa, considera
gli impianti nel loro insieme,
in tutte le diverse fasi progettuali
ed esecutive, definendo i ruoli
ed i compiti specifici dei soggetti
preposti: progettista, installatore,
committente.
Essa, infatti, oltre a regolamentare
le normative pertinenti gli
impianti tecnici civili quali:
impianti elettrici, impianti
elettronici (citofonici, radio
televisivi ecc.), impianti di
benessere (riscaldamento e climatizzazione),
impianti idrosanitari, impianti
di adduzione di gas combustibili,
impianti di sollevamento persone
(ascensori) ed impianti di protezione
contro l'incendio, definisce
inoltre le figure professionali
dei soggetti abilitati allo
svolgimento delle attività
di installazione, trasformazione,
ampliamento e manutenzione degli
impianti (art. 2), nonché
i requisiti tecnico-professionali
di cui ciascuno di essi deve
essere in possesso per essere
abilitato allo svolgimento delle
stesse (art. 3).
Per garantire la sicurezza degli
impianti, la Legge 46/90, oltre
a ribadire la prescrizione generale,
già introdotta dalla
1083/71, di eseguire gli impianti
secondo la regola dell'arte,
utilizzando materiali anch'essi
fabbricati a regola d'arte,
nel rispetto delle norme tecniche
di sicurezza emanate dall'Ente
Italiano di Unificazione (UNI)
e dal Comitato Elettrotecnico
Italiano (CEI) (art. 7 Legge
46/90 ed art. 5 D.P.R. 447/91),
introduce alcune nuove prescrizioni
tra cui:
-
obbligo di progetto e rilascio
del certificato di collaudo
a fine lavori da parte di
professionisti iscritti negli
albi professionali (art. 6
Legge 46/90 e art. 4 D.P.R.
447/91);
-
obbligo per l'impresa installatrice,
di rilasciare a fine lavori,
una dichiarazione dalla quale
risulti la conformità
degli impianti, alle norme
UNI-CEI (art. 9 Legge 46/90
ed art. 7 D.P.R. 447/ 91);
-
obbligo per il committente
o il proprietario di affidare
i lavori di installazione,
trasformazione, ampliamento
e manutenzione degli impianti,
ad imprese in possesso dei
requisiti tecnico - professionali
di cui al succitato art. 3
(art. 10 Legge 46/90);
-
possibilità di far
eseguire sugli impianti collaudi
e verifiche, sia da parte
dei privati (cliente, ditta
installatrice) che dalla Pubblica
Amministrazione (Comuni, A.S.L.,
Comandi Provinciali dei Vigili
del Fuoco, ecc.) (art. 14
Legge 46/90 ed art. 9 D.P.R.
447/91);
-
obbligo di adeguamento degli
impianti non più a
norma alle norme vigenti.
Il
D.P.R. n. 447 del 6.12.1991
La legge 46/90, all'art. 6,
recita che "per l'installazione,
la trasformazione e l'ampliamento
degli impianti" (ci riferiamo
solo a quelli pertinenti al
nostro settore) "di cui
ai commi 1, lettere c) ed e)"
è obbligatoria la redazione
del progetto da parte di professionisti,
iscritti negli albi professionali,
nell'ambito delle rispettive
competenze".
Il DPR 447/91, primo regolamento
di attuazione della legge, prescrive
tale obbligo per le operazioni
relative:
-
agli impianti di riscaldamento
e di climatizzazione azionati
da fluido liquido, aeriforme,
gassoso e di qualsiasi natura
o specie; le canne fumarie
collettive ramificate; gli
impianti di climatizzazione
per tutte le utilizzazioni
aventi una potenzialità
frigorifera pari o superiore
a 40.000 frigorie/ora (art.
4, comma 1, lett. e);
-
agli impianti per il trasporto
e l'utilizzazione allo stato
liquido o aeriforme all'interno
degli edifici a partire dal
punto di consegna del combustibile
gassoso fornito dall'ente
distributore; per il trasporto
e l'utilizzazione di gas combustibili
con portata termica maggiore
di 34,8 kW, quest'ultima intesa
come sommatoria della potenzialità
dei singoli apparecchi ubicati
all'interno di una medesima
unità immobiliare (art.
4, comma 1, lett. f);
-
agli impianti di protezione
antincendio, qualora siano
inseriti in un'attività
soggetta al rilascio del certificato
prevenzione antincendi (art.
4, comma 1, lett. g).
La redazione del progetto deve
essere affidata a un professionista
iscritto all'albo professionale,
nell'ambito delle proprie specifiche
competenze, e deve riportare
lo schema dell'impianto e le
planimetrie, nonché una
relazione tecnica sulla consistenza
e tipo di intervento da realizzare,
con particolare riguardo all'individuazione
dei materiali e componenti da
utilizzare ed alle misure di
prevenzione e sicurezza da adottare.
Si considerano redatti secondo
la buona tecnica professionale
i progetti elaborati in conformità
alle prescrizioni delle norme
UNI e CEI (Comitato Elettrotecnico
Italiano).
Il progetto deve essere depositato
presso le istituzioni competenti
al rilascio delle licenze di
impianto o di autorizzazione
alla costruzione, quando ciò
è previsto dalla legge;
ovvero presso gli uffici comunali,
contestualmente alla presentazione
del progetto edilizio, per gli
impianti il cui progetto non
sia soggetto per legge ad approvazione.
D.P.R. 18 aprile 1994, n.
392
Il D.P.R. 392/1994, "Regolamento
recante disciplina del procedimento
di riconoscimento delle imprese
ai fini dell'installazione,
ampliamento e trasformazione
degli impianti nel rispetto
delle norme di sicurezza",
introduce nuove modalità
per la denuncia di inizio di
attività da parte delle
imprese abilitate alle attività
di cui al titolo (art. 3), nonché
nuovi criteri per l'effettuazione
delle verifiche di cui all'art.
14, comma 1, della Legge 46/90
(art. 4).
Esso abroga, ai sensi dell'art.
2, comma 8, della legge 24.12.1993
n. 537, degli articoli della
già citata Legge. 46/90
e del suo decreto di attuazione
D.P.R. 447/91, relativi all'accertamento
e al riconoscimento dei requisiti
tecnico - professionali nei
confronti delle imprese abilitate
all'installazione ed alla manutenzione
degli impianti termici.
D.P.R. 13 maggio 1998 n.
218
Il D.P.R. 218/98 prevede che
"gli impianti per il trasporto
e l'utilizzazione del gas combustibile
, esistenti alla data
di entrata in vigore della legge
stessa" (Legge 46/90, ossia
a partire dal 13 marzo1990)
"dovranno rispondere ai
requisiti di sicurezza, di cui
all'art. 2, entro il 31 dicembre
1998" (art. 1, comma 1).
Nel testo del Decreto sono specificati
i requisiti minimi essenziali
ai cui devono essere conformi
gli impianti e gli edifici dove
essi sono installati, ai fini
del conseguimento degli scopi
della legge 1083/71, sulla sicurezza
dell'impiego del gas combustibile,
in conformità delle norme
tecniche UNI-CIG (art. 2); i
criteri di verifica dei requisiti
di sicurezza degli impianti,
sempre nel rispetto delle predette
norme (art. 3).
In sostanza la disposizione
fa valere la linea di principio
per cui installazioni "più
datate", se ancora funzionali
e comunque rispondenti agli
individuati validi criteri di
sicurezza e tutela della salute
pubblica, possono non essere
soggette ad adeguamento secondo
la normativa vigente.
DM 12 Aprile 1996
Approvazione della regola tecnica
di prevenzione incendi per la
progettazione, la costruzione
e l'esercizio degli impianti
termici alimentati dai combustibili
gassosi.
Il
decreto regolamenta gli impianti
termici di portata termica maggiore
di 35 kW adibiti ai seguenti
utilizzi:
-
climatizzazione di edifici.
-
produzione centralizzata di
acqua calda, surriscaldata
e/o vapore
-
forni da pane e altri laboratori
artigiani
-
lavaggio biancheria e sterilizzazione
-
cucina e lavaggio stoviglie
Specifica
le prescrizioni da adottare
per:
-
evitare accumuli pericolosi
di combustibile gassoso nei
luoghi di installazione degli
apparecchi e nei locali direttamente
comunicanti con essi;
-
limitare, in caso di incidente,
danni alle persone;
-
limitare, sempre in caso di
incidenti, danni ai locali
vicini.
Allo
scopo vengono indicate le caratteristiche
dei locali in cui è installato
l'impianto, le modalità
di ventilazione degli stessi,
la tipologia degli accessi nonché
la modalità di posa delle
condotte del gas.
Alcune
novità introdotte dal
D.M. riguardano la possibilità
di installare gli apparecchi
all'aperto (purché realizzati
specificamente per tale installazione)
o in locali interrati fino a
10 mt.
Un'altra
importante novità interessa
la pressione di alimentazione
del gas ora ammessa fino al
valore di 0,5 bar.
Infine, per gli impianti centralizzati
a gas, è importante ricordare
che il Decreto Ministeriale
12 Aprile 1996 riporta le prescrizioni
da adottare ai fini della prevenzione
degli incendi negli impianti
termici.
Per
quanto riguarda, invece, le
disposizioni legislative relative
all'utilizzazione razionale
dell'energia e al risparmio
energetico si segnalano:
-
Legge 9 gennaio 1991, n. 10;
Norme per l'attuazione del
Piano energetico nazionale
in materia di uso razionale
dell'energia, di risparmio
energetico e di sviluppo delle
fonti rinnovabili di energia.
-
DPR 26 Agosto 1993 n°
412; Regolamento recante
norme per la progettazione,
l'installazione. l'esercizio
e la manutenzione degli impianti
termici degli edifici ai fini
del contenimento dei consumi
di energia, in attuazione
dell'art. 4, comma 4, della
legge 9 gennaio 1991, n°
10;
-
D.P.R. 21 dicembre 1999 n.
551; Regolamento recante
modifiche al decreto del Presidente
della Repubblica 26 Agosto
1993 n. 412, in materia di
progettazione, installazione,
esercizio e manutenzione degli
impianti termici degli edifici,
ai fini del contenimento dei
consumi di energia.
La Legge 10/91, come precedentemente
accennato, in accordo con la
politica energetica comunitaria,
favorisce ed incentiva l'utilizzazione
razionale dell'energia, il risparmio
energetico nella produzione
e nell'utilizzazione di manufatti,
la riduzione dei consumi specifici
nei processi produttivi, lo
sviluppo delle fonti rinnovabili
di energia, una più rapida
sostituzione degli impianti
nei settori a più elevata
intensità energetica,
al fine di migliorare i processi
di trasformazione, ridurre i
consumi, migliorare le condizioni
di compatibilità ambientale
e di qualità della vita.
La legge, anche se in modo marginale,
considera alcuni aspetti, relativi
alla sicurezza, che vengono
maggiormente approfonditi nei
regolamenti di esecuzione.
DPR 26 Agosto 1993 n°
412/93 e DPR 551/99 - Regolamento
recante norme per la progettazione,
l'installazione. l'esercizio
e la manutenzione degli impianti
termici degli edifici ai fini
del contenimento dei consumi
di energia, in attuazione dell'art.
4, comma 4, della legge 9 gennaio
1991, n° 10, e successive
modificazioni.
I decreti di attuazione della
Legge 10/91, sono sostanzialmente
diretti al contenimento dei
consumi energetici ma, nel contempo,
introducono alcune prescrizioni
relative alla sicurezza degli
impianti termici, a tutela della
salute e dell'incolumità
delle persone, estendendo, infine,
il concetto della professionalità
obbligatoria degli operatori
del settore.
Il DPR 412/93, e successive
modificazioni, che peraltro
rimanda a numerose normative
tecniche UNI per l'espletamento
delle disposizioni in esso contenute,
risulta molto articolato e coinvolge
in modo particolare i progettisti
del sistema edificio/impianto.
Esso,
tra l'altro, individua le zone
climatiche del territorio nazionale,
stabilisce i limiti periodici
di esercizio, determina la temperatura
massima ammissibile negli ambienti,
indica i metodi di calcolo del
fabbisogno energetico e stabilisce
il rendimento minimo dei generatori
di calore.
Sempre il DPR 412/93, e successive
modificazioni, individua il
responsabile dell'esercizio
e della manutenzione dell'impianto,
prescrive la compilazione di
un libretto (d'impianto o di
centrale), impone la manutenzione
periodica, stabilisce i controlli
da effettuare ed individua i
soggetti preposti al controllo,
prevedendo, nel contempo, l'obbligo,
per tali soggetti, di eseguire
i controlli.
Relativamente ad alcuni punti
rilevanti per il settore impiantistico
del gas si ricorda che il DPR
412/93, e successive modificazioni,
contiene prescrizioni relative
alle caratteristiche ed alla
tipologia dei generatori di
calore che possono essere installati,
alla ventilazione dei locali
in cui possono essere installati
apparecchi di tipo B (a camera
di combustione aperta) ed all'evacuazione
dei prodotti della combustione.
Per quanto riguarda in particolare
l'evacuazione dei prodotti della
combustione, si segnala che
le prescrizioni introdotte,
prevedono, per gli edifici costituiti
da più unità immobiliari,
l'obbligo di evacuare i fumi
oltre il tetto dell'edificio,
nei seguenti casi:
-
realizzazione ex-novo di impianti
termici;
-
ristrutturazione di impianti
termici centralizzati;
-
ristrutturazione di tutti
gli impianti termici individuali
appartenenti ad uno stesso
edificio;
-
trasformazione di impianti
centralizzati in impianti
individuali;
-
impianti termici individuali
realizzati da singoli, previo
distacco dall'impianto centralizzato.
Gli
stessi Decreti sopraccitati,
consentono invece l'evacuazione
dei prodotti della combustione
direttamente all'esterno a parete,
con generatori di calore che,
per valori di emissione nei
prodotti della combustione appartengono
alla classe meno inquinante
prevista dalla norma UNI EN
297 "Caldaie di riscaldamento
centralizzato alimentate a combustibili
gassosi - Caldaie di tipo B11
e B11BS equipaggiate con bruciatore
atmosferico, con portata termica
nominale minore o uguale a 70
kW" , nei seguenti casi:
-
singole ristrutturazioni di
impianti termici individuali
esistenti, ubicati in stabili
plurifamiliari, che non dispongano
già di camini, canne
fumarie o sistemi di evacuazione
dei prodotti della combustione
con sbocco sopra il tetto
dell'edificio, funzionali
ed idonei o comunque adeguabili
all'applicazione di apparecchi
con combustione asservita
da ventilatore;
-
nuove installazioni di impianti
termici individuali in edificio
assoggettato dalla legislazione
nazionale o regionale vigente
a categorie d'intervento di
tipo conservativo, precedentemente
mai dotato di alcun tipo di
impianto termico, a condizione
che non esista camino, canna
fumaria o sistema di evacuazione
dei prodotti della combustione
funzionale ed idoneo, o comunque
adeguabile allo scopo.
Una
considerazione finale riguarda
le prescrizioni relative alla
ventilazione dei locali in cui
sono installati generatori di
calore a camera aperta (caldaie
di tipo B). Il testo di legge
prescrive l'obbligo di effettuare
un'apertura di almeno 4000 cm2.
Lo stesso testo di legge tuttavia
non specifica se tale criterio
debba essere applicato anche
nei casi di sostituzione di
apparecchi.
Allo stato attuale, comunque,
ci risulta, che il decreto sia
al giudizio della Corte di Giustizia
delle Comunità Europee,
in forza di un ricorso avverso
l'apertura di ventilazione di
4000 cm2.
Le disposizioni di Legge sin
qui prese in esame sono supportate
da diverse normative tecniche
emanate sia in ambito nazionale,
dall'Ente nazionale di unificazione
(UNI), sia in ambito comunitario
dal Comitato europeo di normazione
(CEN).
Tra le norme più importanti
ricordiamo quelle elaborate
dal Comitato Italiano Gas (CIG)
pubblicate dall' UNI e recepite
con Decreto ministeriale ai
sensi della Legge 1083/71 precedentemente
citata.
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QUADRO
NORMATIVO DI RIFERIMENTO PER GLI
IMPIANTI DOMESTICI
ALIMENTATI A GAS |
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LA
NORMATIVA UNI CIG
Il Comitato Italiano Gas (CIG)
è un Ente Federato all'UNI
e fra i suoi compiti istituzionali,
c'è quello di redigere
le norme tecniche per il settore
dei gas combustibili.
I progetti elaborati in ambito
CIG al termine delle procedure
d'inchiesta pubblica ed approvazione,
vengono pubblicati come norme
UNI.
Gli impianti a gas ad uso domestico
ed usi similari come visto,
sono regolamentati, per gli
aspetti di sicurezza, dalle
predette norme UNI-CIG; che
vengono recepite generalmente
con decreti ministeriali ai
sensi e nell'ambito della legge
1083/71 ed in tale veste pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
Attualmente le norme UNI-CIG
in vigore, sono essenzialmente
norme di impiantistica, in quanto
relativamente agli apparecchi,
il Decreto del Presidente della
Repubblica 15 Novembre 1996
n° 661 che recepisce la
direttiva europea 90/396/CEE
(GAD) concernente proprio gli
apparecchi a gas, ha fatto si
che le norme nazionali relative
fossero sostituite dalle norme
comunitarie, (norme EN) pubblicate
dal Comitato Europeo di Normazione
(CEN) .
Gli apparecchi di utilizzazione
ed i loro accessori, in conformità
della direttiva CEE 90/396 devono
essere realizzati in conformità
alle normative comunitarie e
devono inoltre riportare impressa
la marcatura CE.
UNI 7129 "Impianti
a gas per uso domestico alimentati
da rete di distribuzione. Progettazione,
installazione e manutenzione"
La UNI 7129 è sicuramente
la più importante norma
di installazione nazionale.
Nel 1972 fu pubblicata e recepita
ai sensi della legge 1083 la
prima edizione della norma.
Nel 1992 ne è stata invece
emanata una nuova edizione,
attualmente in vigore, recepita
e pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana
(GURI) con il DM 21 Aprile 1993.
Nel dicembre 2001 l'UNI ha pubblicato
il Testo Coordinato della norma
UNI 7129 " Impianti
a gas per uso domestico alimentati
da rete di distribuzione - Progettazione,
installazione e manutenzione".
E' la terza edizione della norma,
che sostituisce la UNI 7129:1992
e i relativi aggiornamenti A1:1995
e A2:1997, che sono stati accorpati
nel testo, così come
le modifiche relative all'ex
progetto di norma CIG E01.08.923.0
che secondo le nuove procedure
dell'UNI non sono state emanate
in un foglio di aggiornamento
a sé stante, ma direttamente
inserite nel testo coordinato.
Questo criterio, tra l'altro
suggerito dalle istituzioni,
nel settore dell'impiantistica
a gas viene ritenuto di grande
utilità per chi usufruisce
delle norme, in termini di facilità
di lettura e chiarezza di applicazione.
Sono state inoltre apportate
alcune modifiche editoriali,
laddove il testo presentava
qualche incertezza linguistica.
Tra le principali varianti introdotte,
si segnala il punto 0 "Introduzione"
e una nuova appendice D "Bibliografia".
La nuova edizione della norma
non rappresenta una revisione
globale della stessa bensì
un suo riordino ed aggiornamento,
limitatamente a quanto sopra
segnalato; ovviamente, non è
stata ancora recepita in GURI,
in quanto tra la pubblicazione
da parte dell'UNI e l'approvazione
da parte del Ministero (ed il
conseguente recepimento in Guri),
intercorrono di solito, tempi
procedurali non brevi .
La norma si applica agli impianti
dotati di apparecchi con portata
termica nominale singola non
maggiore di 35 kW.
La UNI 7129 si articola sostanzialmente
in tre principali filoni di
trattazione:
-
gli impianti interni
-
la ventilazione dei locali
-
l'evacuazione dei prodotti
della combustione
Il
capitolo degli impianti interni
comprende i materiali ammessi
all'uso per le tubazioni, per
gli accessori, le modalità
di installazione delle tubazioni
(in vista, sottotraccia o interrate
e negli attraversamenti), nonché
le procedure per effettuare
la prova di tenuta al termine
del lavoro.
Nello stesso capitolo vengono
specificate anche le modalità
di installazione degli apparecchi
e per la messa in servizio degli
stessi nonché le prescrizioni
per la manutenzione dell'impianto.
Il capitolo della ventilazione
dei locali, in cui gli apparecchi
sono installati, riporta le
prescrizioni da adottare al
fine di consentire l'afflusso
dell'aria comburente. Il capitolo
è suddiviso in tre principali
paragrafi:
-
la ventilazione naturale diretta
-
la ventilazione naturale indiretta
-
l'evacuazione dell'aria viziata
La ventilazione naturale diretta
può essere conseguita,
nel modo più semplice,
praticando una o più
aperture nelle pareti perimetrali
esterne; le aperture devono
essere protette con idonee griglie.
La superficie netta dei fori
deve essere di 6 cm2 per ogni
kW di portata termica installata,
con un minimo di 100 cm2; se
le aperture vengono praticate
in alto, la superficie minima
richiesta deve essere maggiorata
del 50%.
Oltre a quanto sopraindicato,
la norma prevede anche la possibilità
di ottenere la ventilazione
diretta utilizzando appositi
condotti, singoli o collettivi,
per l'adduzione dell'aria.
La ventilazione naturale indiretta
si può ottenere invece
da un locale attiguo permanentemente
ventilato con le modalità
sopraindicate.
Il passaggio di aria dal locale
attiguo a quello da ventilare
può essere ottenuto realizzando
un'apertura sulla porta di comunicazione
tra i due locali o maggiorando
la fessura tra la porta ed il
pavimento per consentire il
passaggio dell'aria; le sezioni
si calcolano nello stesso modo
sopra citato.
Relativamente all'evacuazione
dell'aria viziata, ad esempio
nel caso in cui il piano di
cottura non disponga di una
propria cappa per il convogliamento
all'esterno dei vapori, la norma
prevede la possibilità
di utilizzare un elettroventilatore
(aspiratore). In questo caso
però è necessario
attenersi ad alcune ulteriori
prescrizioni per evitare che
il ventilatore possa mettere
in depressione il locale dove
è installato e così
aspirare i prodotti della combustione
di altri apparecchi alimentati
a gas.
Il capitolo dell'evacuazione
dei prodotti della combustione
risulta abbastanza ampio e dettagliato;
essendo ciò estremamente
importante ai fini della sicurezza
e dell'incolumità delle
persone.
La norma a questo proposito
specifica le caratteristiche
dei canali da fumo (collegamenti
dall'apparecchio al camino o
direttamente evacuanti all'esterno)
la pendenza minima, la lunghezza,
il numero massimo ammissibile
di curve etc.
Un altro punto del capitolo
riguarda le caratteristiche
generali dei camini e delle
canne fumarie; per la precisione
i camini sono considerati al
servizio di un solo apparecchio,
o al massimo di due installati
nello stesso ambiente, mentre
le canne fumarie servono fino
a 6 apparecchi installati in
locali situati su diversi piani.
Nella prima edizione della norma
(UNI 7129/72) era consentito
che le canne fumarie collettive
ramificate potessero ricevere
le evacuazioni di 8+1 apparecchi.
Nel capitolo dell'evacuazione
dei prodotti della combustione,
la norma contempla anche la
possibilità dell'evacuazione
diretta all'esterno, il cosiddetto
"scarico a parete".
Nei casi dove ciò è
consentito, sono prescritte
le distanze di rispetto tra
l'uscita dei fumi dal terminale
e finestre, gronde, balconi,
tubazioni, dal piano di calpestio
etc...
Più in particolare la
norma prevede distanze differenti
in funzione della portata termica
degli apparecchi e delle diverse
caratteristiche tecniche degli
stessi (a tiraggio naturale
o forzato).
Infine, il testo della norma
è corredato da quattro
appendici; la prima riguarda
il calcolo dei diametri delle
tubazioni di un impianto interno,
la seconda riguarda gli schemi
di installazione di apparecchi
di cottura secondo i vari metodi
di evacuazione dei prodotti
della combustione, la terza
le dimensioni interne di alcune
tipi di camini singoli e la
quarta è dedicata alle
citazioni bibliografiche.
UNI 10738 "Impianti
alimentati a gas combustibile
per uso domestico preesistenti
alla data del 13 marzo 1990
- Linee guida per la verifica
delle caratteristiche funzionali"
Il D.P.R. 218/98 ha introdotto
l'obbligo di adeguare, entro
il 31.12.1998, gli impianti
preesistenti all'entrata in
vigore della Legge 46/90 (ossia
quelli installati antecedentemente
alla data del 13 marzo1990),
ai requisiti prescritti nell'art.
2 dello stesso decreto, indipendentemente
dall'evoluzione normativa relativa
alla buona tecnica successivamente
al 1990.
La norma UNI 10738, ha lo scopo
di fornire le linee guida per
effettuare la verifica delle
caratteristiche funzionali degli
impianti a gas per uso domestico
preesistenti alla data del 13
marzo 1990. Essa si applica
agli impianti per uso domestico
alimentati a gas combustibile
[sia gas naturale (metano),
sia gas di petrolio liquefatto
(GPL), sia gas manifatturato],
comprendenti apparecchi con
singola portata termica non
maggiore di 35 kW (30 000 kcal/h)
.
In particolare, la norma definisce,
dal punto di vista tecnico,
le procedure per l'espletamento
delle cinque verifiche fondamentali
previste dal già citato
D.P.R. 218/98, ossia la verifica
della ventilazione, dell'aerazione
dei locali, dell'efficienza
dei sistemi di evacuazione dei
prodotti della combustione,
della tenuta dell'impianto interno
di adduzione del gas combustibile
e dell'esistenza e funzionalità
dei dispositivi di sorveglianza
di fiamma.
E' altresì prescritto
che i risultati delle verifiche
debbano essere riportati in
un apposito documento, la cosiddetta
scheda di verifica conforme
al modello riportato in appendice
F, da redigersi in duplice copia,
una per il committente ed una
per il dichiarante.
E' stata inoltre emessa un'"errata
corrige", per rimediare
ad un errore nell'appendice
F della norma.
UNI 7140 "Apparecchi a
gas per uso domestico. Tubi
flessibili non metallici per
allacciamento"
La norma definisce le caratteristiche
costruttive e le modalità
di prova dei vari tipi di tubo
flessibile non metallico da
impiegare per l'allacciamento
dei punti di alimentazione del
gas con gli apparecchi di utilizzazione
di tipo domestico, a pressione
di esercizio non maggiore di
0,1 bar.
I tubi flessibili previsti dalla
norma sono idonei all'impiego
per il convogliamento di gas
combustibile della 1a, 2a e
3a famiglia, la loro lunghezza
non può essere maggiore
di 1,5 mt, non possono essere
utilizzati per apparecchi da
incasso, devono riportare la
stampigliatura che certifichi
la marcatura e la data di scadenza.
UNI 9891 "Tubi flessibili
di acciaio inossidabile a parete
continua per allacciamento di
apparecchi a gas per uso domestico
e similare".
La norma stabilisce i requisiti
costruttivi, i requisiti dimensionali
ed i metodi di prova dei tubi
flessibili di acciaio inossidabile
a parete continua. Si applica
ai tubi flessibili destinati
all'allacciamento di apparecchi
utilizzatori per uso domestico
e similari, aventi portata termica
nominale non maggiore di 35
kW, alimentati a gas manifatturato,
gas naturale, gas di petrolio
liquefatti a pressione di esercizio
non maggiore di 0,1 bar. Lunghezza
massima ammissibile 2 mt.
UNI 7131 "Impianti a
GPL per uso domestico non alimentati
da rete di distribuzione. Progettazione,
installazione, esercizio e manutenzione"
La UNI 7131 stabilisce i criteri
per la progettazione, l'installazione,
l'esercizio e la manutenzione
degli impianti a GPL per uso
domestico e similare non alimentati
da rete di distribuzione, ivi
compresa l'installazione e la
sostituzione di bidoni di GPL
impiegati presso le utenze servite.
Detti impianti possono essere
alimentati o da un bidone di
GPL singolo, o da più
bidoni di GPL fra loro collegati,
o da un deposito di GPL per
uso domestico.
La norma si applica:
a)
all'installazione o al rifacimento
di impianti interni o di parte
di essi (vedere nota 1 );
b) all'installazione di apparecchi
utilizzatori di portata termica
nominale Q n non maggiore
di 35 kW (vedere nota 2);
c) alla ventilazione dei locali
in cui gli apparecchi utilizzatori
sono installati;
d) all'evacuazione dei prodotti
della combustione provenienti
dagli apparecchi utilizzatori;
e) alla prima installazione
e alla sostituzione di bidoni
di GPL singoli;
f) alla prima installazione
e alla sostituzione di bidoni
di GPL fra loro collegati
aventi capacità
complessiva non maggiore di
70 kg;
g) ai gruppi di regolazione
per bidoni fra loro collegati.
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La normazione del settore gas
nell'ambito comunitario è
affidata al CEN (Comitato Europeo
di Normazione), discendendo
tale "delega" da un
accordo tra gli organi legislativi
delle Comunità Europee
(CE) e le organizzazioni normative
comunitarie (CEN, CENELEC ed
ETSI).
In passato, gli organi legislativi
comunitari procedevano all'emanazione
di direttive che prevedevano
l' armonizzazione delle specifiche
di fabbricazione dei prodotti
che presentavano aspetti di
potenziale pericolosità
per gli utilizzatori o per l'ambiente,
piuttosto che degli obblighi
di prestazione.
Ciò faceva si che il
tenore delle direttive fosse
di elevato tenore tecnico, destinate
esse com'erano a coprire in
dettaglio le pecularietà
di ciascun tipo di prodotto.
Questo tipo di approccio, finiva
con travisare lo scopo stesso
delle direttive, che lo ricordiamo,
sono atti, che secondo il Trattato
europeo hanno la funzione di
fissare un obiettivo, lasciando
agli Stati membri la scelta
dei mezzi e della forma necessari
al suo conseguimento.
Inoltre, la necessità
di trovare un accordo comune
su disposizioni tecniche necessariamente
dettagliate, richiedendo un
notevole sforzo per mediare
le posizioni nazionali, rallentava
sensibilmente i lavori, sicché,
una volta adottata la direttiva,
spesso i contenuti tecnici risultavano
già inesorabilmente superati.
La Risoluzione del Consiglio
delle Comunità Europee
del 7/5/1985, dava l'avvio alla
strategia detta del "Nuovo
Approccio", che attua una
vera e propria rivoluzione nella
libera circolazione, delle merci
e dei servizi nel mercato unico.
Una suddivisione nuova di competenze
e responsabilità passa
a regolare i rapporti esistenti
tra legislazione e normazione.
In questa nuova ottica, le istituzioni
della Comunità si limitano
ad armonizzare, per mezzo di
direttive, i requisiti essenziali
a cui devono rispondere i prodotti,
in relazione alla sicurezza
ed alla salute dei cittadini,
protezione dei consumatori e
tutela dell'ambiente.
Agli istituti di normazione
europei - CEN, CENELEC ed ETSI
- viene delegato il compito
di stabilire, mediante norme
definite "armonizzate",
le specifiche tecniche, nonché
i requisiti e metodi di prova
di cui gli operatori hanno bisogno
per la progettazione e fabbricazione
di prodotti conformi ai requisiti
essenziali stabiliti dalle direttive.
Non dimenticando che tali norme
sono pur sempre delle specifiche
volontarie e perciò non
suscettibili di applicazione
obbligatoria, esse già
dal loro primo apparire palesano
il doppio vantaggio di costituire
"presunzione di conformità"
ai requisiti essenziali e di
potere essere immediatamente
utilizzate dopo l'adozione ufficiale
da parte degli organismi di
normazione, senza che siano
più necessari la loro
trasposizione e recepimento
nelle direttive e nella legislazione
dei Paesi membri.
Altro elemento di novità
in questo contesto, è
l'introduzione della "marcatura
CE" dei prodotti, attestante
il rispetto dei "requisiti
essenziali", per la loro
libera commercializzazione in
tutti i paesi dell'Unione Europea.
In forza di ciò nessun
Paese della Comunità
può oggi impedire la
circolazione dei prodotti fabbricati
secondo le prescrizioni delle
Direttive, salvo ricorrere alla
"clausola di salvaguardia",
quando prodotti dichiarati conformi
alle direttive, non soddisfino
i requisiti essenziali e presentino
quindi un pericolo per la sicurezza
e la salute.
Ciò implica il ritiro
dal mercato dagli Stati membri.
Esaurita la premessa, relativamente
all'impiantistica del settore
gas citiamo di seguito alcune
norme En recepite dall'Uni e
già esistenti nella versione
in lingua italiana, che sono
citate nella sezione "Riferimenti
normativi" della UNI 7129
- Terza edizione - Dicembre
2001.
Di alcune di esse, con l'intento
di far cosa utile, riportiamo
un breve sommario, delle altre,
in appendice, solo la sigla
ed il titolo.
UNI EN 331 "Rubinetti
a sfera ed a maschio conico
con fondo chiuso, a comando
manuale, per impianti a gas
negli edifici"
La norma specifica i requisiti
generali riguardanti la costruzione,
le prestazioni e la sicurezza
dei rubinetti a sfera ed a maschio
conico con fondo chiuso. Precisa
inoltre i metodi di prova ed
i requisiti di marcatura.Si
applica ai rubinetti destinati
agli impianti domestici e commerciali
che non sono interrati direttamente,
posti all'interno o all'esterno
degli edifici, alimentati con
gas della prima, seconda e terza
famiglia (come specificato nella
UNI EN 437).
I diametri nominali dei rubinetti
(DN) considerati dalla presente
norma europea sono i seguenti:
6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 32,
40 e 50.
UNI EN 1775 "Trasporto
e distribuzione di gas - Tubazioni
di gas negli edifici - Pressione
massima di esercizio £
5 bar - Raccomandazioni funzionali"
La presente norma si applica
a tubazioni con pressione massima
di esercizio minore o uguale
a 5 bar. La norma si applica
sia alle nuove tubazioni sia
alla sostituzione o ampliamento
di tubazioni esistenti.
Tale norma elaborata dal Comitato
tecnico CEN 234 " Trasporto
e distribuzione di gas ",
porta non a caso per sottotitolo
la dicitura "Raccomandazioni
funzionali"; deve pertanto
essere applicata tenendo conto
delle disposizioni inerenti
la progettazione e la realizzazione
di tubazioni di gas negli edifici
emanati dalle autorità
comunali, regionali e nazionali
dei singoli Paesi.
A varie riprese il Bureau Tecnique
del CEN, in sue risoluzioni,
(la più importante nel
contesto : BT 53/1998) ha esplicitato
il livello di applicabilità
della norma e di altre del medesimo
comitato tecnico e a supporto
del fatto che essa (e) non può
(possono) essere applicata (e)
in contrasto con le legislazioni
e/o norme nazionali, ha pubblicato
un rapporto tecnico, il CR 13737
"Implementation Guide for
functional standards prepared
by CEN TC 234 - Gas Supply".
In tale rapporto nelle pagine
nazionali dei paesi comunitari
e di quelli aderenti allo Spazio
Economico Europeo (EFTA), sono
riportati i pertinenti riferimenti
delle leggi e normative nazionali
applicabili.
UNI EN 1057 "Rame e
leghe di rame - Tubi rotondi
di rame senza saldatura per
acqua e gas nelle applicazione
sanitarie e di riscaldamento"
La norma stabilisce i requisiti,
i criteri di campionamento,
i metodi di prova e le condizioni
di fornitura dei tubi di rame.Essa
si applica per i tubi rotondi
di rame senza saldatura aventi
un diametro esterno da 6 mm
fino a 267 mm compresi, destinati
a:
-
reti di distribuzione per
acqua calda ed acqua fredda;
-
impianti di riscaldamento
ad acqua calda, compresi gli
impianti a pannelli radianti;
-
distribuzione di combustibili
domestici gassosi e liquidi;
-
lo smaltimento di acqua di
scarico sanitario.
Essa si applica anche per i
tubi rotondi di rame senza saldatura
destinati ad essere preisolati
prima di essere utilizzati per
uno degli impieghi sopra menzionati.
Norme per
componenti e materiali di tenuta
Relativamente al gruppo di norme
per componenti e materiali di
tenuta si deve indicare la UNI
8213 (dicembre 1987) "Depositi
di gas di petrolio liquefatti
per impianti centralizzati con
serbatoi di capacità
complessiva fino a 5 metri cubi.
Progettazione, installazione
ed esercizio". E' una delle
norme più datate ed è
in via di revisione, per allinearla
alle disposizioni del Ministero
dell'Interno, relative alla
prevenzione degli incendi. La
UNI 9036 (novembre 1986) "Gruppi
di misura con contatori volumetrici
a pareti deformabili con pressione
di esercizio minori o uguali
a 40 mbar. Prescrizioni di installazione",
ha in corso di pubblicazione
un FA 1, per allineare i suoi
dettami alle innovazioni tecnologiche.
Le norme UNI 10640 e 10641 (entrambe
del giugno 1997, la seconda
in collaborazione con il CTI)
riguardano la progettazione
e la verifica di tipi speciali
di camini, per i quali il regolamento
della Legge 46/90 richiede il
progetto del termotecnico. Esse
si collocano accanto alle norme
del UNI-CTI 9615 e UNI 9731
che trattano la progettazione
e la resistenza termica dei
materiali dei camini normali.
I titoli delle suddette norme
sono:
-
UNI 10640 (giugno 1997) -
"Canne fumarie collettive
ramificate per apparecchi
di tipo B a tiraggio naturale
- Progettazione e verifica";
-
UNI 10641 (giugno 1997) -
"Canne fumarie collettive
e camini a tiraggio naturale
per apparecchi di tipo C con
ventilatore nel circuito di
combustione - Progettazione
e verifica".
Ad esse va aggiunta l'importantissima
norma UNI 10845 " Sistemi
per l'evacuazione dei prodotti
della combustione asserviti
ad apparecchi alimentati a gas.
Criteri di verifica, risanamento,
ristrutturazione ed intubamento
", pubblicata nel febbraio
dell'anno corrente. Sul tema
della normativa europea sui
camini, sono in corso nell'ambito
della direttiva sui prodotti
da costruzione, (89/106 CEE)
i lavori del CEN/TC 166, la
cui segreteria è affidata
all'UNI e la presidenza è
italiana.
Norme per
componenti per impianti a gas
Nel campo dei piccoli componenti
per impianti a gas si collocano
le norme per i tubi flessibili,
accessori di collegamento e
materiali di tenuta:
UNI 7140 (novembre 1993) e FA1
(aprile 1995) - "Apparecchi
e gas per uso domestico. Tubi
flessibili non metallici per
allacciamento";
UNI 7141 (gennaio 1991) - "Apparecchi
a gas per uso domestico. Portagomma
e fascette";
UNI 7431 (novembre 1975) - "Regolatori
di pressione per gas di petrolio
liquefatti in bidoni per uso
domestico - Termini e definizioni";
UNI 7432 (novembre 1975) - "Regolatori
di pressione per gas di petrolio
liquefatti in bidoni per uso
domestico - Prescrizioni di
sicurezza";
UNI 9891 (ottobre 1998) - "Tubi
flessibili di acciaio inox a
parete continua per l'allacciamento
di apparecchi a gas per uso
domestico e similare;
UNI 9892 (dicembre 1991) - Connessioni
ad innesto rapido per accoppiamento
con valvole per bidoni di GPL.
Prescrizioni di sicurezza".
UNI 10582 (dicembre 1996) -
"Prodotti di gomma - Guarnizioni
di tenuta di gomma vulcanizzata
per tubi flessibili di allacciamento
di apparecchi a gas per uso
domestico".
UNI EN 331 "Rubinetti a
sfera ed a maschio conico con
fondo chiuso a comando manuale,
per impianti a gas negli edifici",
di cui sono partiti i lavori
di aggiornamento.
UNI EN 751 (in tre parti) "Materiali
di tenuta per giunzioni metalliche
filettate a contatto con gas
della 1 a , 2 a e 3 a famiglia
e con acqua calda".
Infine una norma per grandi
componenti è la UNI 10284
(dicembre 1993) - "Giunti
isolanti monoblocco 10 <
DN < 80; PN 16".
Norme "speciali"
Una categoria di norme che può
essere definita "speciale"
comprende norme di vario tipo
che non rientrano nelle classificazioni
precedenti: alcune riguardano
la manutenzione, altre la determinazione
dei rendimenti e le predisposizioni
per le operazioni relative,
una le verifiche delle caratteristiche
funzionali degli impianti preesistenti
all'entrata in vigore della
Legge 46/90.
Le norme speciali sono:
UNI 10389 (giugno 1994) - "Generatori
di calore. Misurazione in opera
del rendimento di combustione",
norma elaborata in collaborazione
con il CTI;
UNI 10435 (giugno 1995) - "Impianti
di combustione alimentati a
gas con bruciatori ad aria soffiata
di portata termica nominale
maggiore di 35 kW. Controllo
e manutenzione";
UNI 10436 (giugno 1996) - "Caldaie
a gas di portata termica nominale
non maggiore di 35 kW. Controllo
e manutenzione;
Le suddette sono finalizzate
alle operazioni di manutenzione
e controllo del rendimento in
opera previste nel DPR 412 del
26 agosto 1993.
UNI 10738 (maggio 1998) - "Impianti
alimentati a gas combustibile
per uso domestico preesistenti
alla data del 13 marzo 1990-
Linee guida per la verifica
delle caratteristiche funzionali".
Quest'ultima norma, approvata
con Decreto del Ministero dell'Industria,
pubblicato in G.U. il 29 dicembre
1998, ha fornito agli operatori
il dettaglio delle verifiche
per il controllo degli impianti
preesistenti all'entrata in
vigore della legge 46/90. La
norma attua gli indirizzi stabiliti
dal DPR 218 del 13 maggio 1998.
Essa è relativa unicamente
alla verifica della funzionalità
dell'impianto controllato e
consente in caso di esito positivo
dei controlli di rilasciare
una scheda attestante ciò.
Le norme elencate, afferenti
la Legge 46/90, non sono state
tutte approvate ai sensi della
Legge 1083 del 6 dicembre 1971.
Questo è il caso di tutte
le pubblicazioni successive
al primo semestre del 1995,
con la sola eccezione, della
UNI 10738. Si verifica così
il caso che per alcune norme
il riferimento alla Legge 1083
è alle prime edizioni,
già sostituite ed è
a queste che si deve riferire
la Magistratura, creando non
pochi problemi interpretativi.
Si sta cercando di porre rimedio
a questa situazione e la situazione
dovrebbe sbloccarsi al più
presto con la pubblicazione
del 19° decreto ministeriale
di approvazione. Rimane da ricordare
la Guida per la compilazione
degli allegati obbligatori alla
dichiarazione di conformità.
La guida presentata alla fiera
Expocomfort del 1998 contiene
una dettagliata informazione
sui materiali e sui prodotti
da indicare negli allegati e
si è rivelata subito
un utile strumento; purtroppo
la rapida evoluzione normativa
ha già reso necessario
un aggiornamento dei riferimenti
contenuti nel testo, necessità
peraltro riscontrabile anche
per diverse altre norme. Altri
progetti sono in corso di preparazione
presso le Commissioni del CIG:
per il maggiore stadio di avanzamento
citiamo solo il progetto relativo
all'installazione delle caldaie
a condensazione e quello per
i nastri radianti. La legislazione
tecnica nazionale si è
aggiornata prendendo atto dei
nuovi indirizzi normativi e
di certificazione del 1990:
la circolare 68 del Ministero
dell'Interno è stata
sostituita dal decreto del 12
aprile 1996 che detta le prescrizioni
antincendio per gli impianti
a gas di portata termica maggiore
di 35 kW. Rispetto alla vecchia
circolare 68 il decreto ha definito,
ampliandolo, il campo di applicazione,
include inoltre gli impianti
alimentati a GPL e fa riferimento
all'obbligo della marcatura
CE sugli apparecchi.
1 La parte
di impianto compresa tra la
valvola di intercettazione generale
posta in uscita da un deposito
per uso domestico ed il punto
di inizio dell'impianto interno
è trattata nelle UNI
9860, UNI 8827 e UNI 9036.
2
Per l'installazione di apparecchi
utilizzatori aventi portata
termica nominale Q n maggiore
di 35 kW, nonché per
la ventilazione dei locali e
l'evacuazione dei prodotti della
combustione relativi a detti
apparecchi, la norma rimanda
alle specifiche norme applicabili
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